Lo Studio Caposciutti, nel nome della sua titolare, la dott.ssa Barbara Caposciutti, è autorizzato al rilascio dei visti di conformità.
Il visto di conformità, o “visto leggero”, è stato introdotto dal D.Lgs n. 241/1997, come strumento di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti terzi (professionisti autorizzati).
Il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto a:
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- predisporre la dichiarazione fiscale,
- attestare di aver eseguito i necessari controlli mediante sottoscrizione della stessa
- trasmettere la dichiarazione all’Agenzia delle entrate.
Con l’entrata in vigore del Decreto anti-frodi è stato introdotto l’obbligo del visto di conformità (e delle asseverazioni della congruità dei prezzi) per tutti i bonus edilizi, qualora si opti per l’ipotesi delle cessione del credito o dello sconto in fattura.
Quindi non soltanto superbonus 110%, ma anche bonus per il recupero del patrimonio edilizio, l’efficientamento energetico, il rischio sismico, gli impianti fotovoltaici, le colonnine di ricarica e il bonus facciata.
Il visto di conformità, per i bonus ad aliquote inferiori del 110%, serve a prescindere che il credito venga ceduto alle banche, all’impresa esecutrice o al fornitore di beni (sconto in fattura).
NON occorre invece il visto di conformità per il bonus verde, mobili e idrico e, ad eccezione del bonus facciate, nel caso di cessione del credito o sconto in fattura di interventi di edilizia libera o aventi importo inferiore a 10.000 €.
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