Visti di Conformità

Lo Studio Caposciutti, nel nome della sua titolare, la dott.ssa Barbara Caposciutti, è autorizzato al rilascio dei visti di conformità.

Il visto di conformità, o “visto leggero”, è stato introdotto dal D.Lgs n. 241/1997, come strumento di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti terzi (professionisti autorizzati).

Il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto a:

    1. predisporre la dichiarazione fiscale,
    2. attestare di aver eseguito i necessari controlli mediante sottoscrizione della stessa
    3. trasmettere la dichiarazione all’Agenzia delle entrate.

Con l’entrata in vigore del Decreto anti-frodi è stato introdotto l’obbligo del visto di conformità (e delle asseverazioni della congruità dei prezzi) per tutti i bonus edilizi, qualora si opti per l’ipotesi delle cessione del credito o dello sconto in fattura.

Quindi non soltanto superbonus 110%, ma anche bonus per il recupero del patrimonio edilizio, l’efficientamento energetico, il rischio sismico, gli impianti fotovoltaici, le colonnine di ricarica e il bonus facciata.

Il visto di conformità, per i bonus ad aliquote inferiori del 110%, serve a prescindere che il credito venga ceduto alle banche, all’impresa esecutrice o al fornitore di beni (sconto in fattura).

NON occorre invece il visto di conformità per il bonus verde, mobili e idrico e, ad eccezione del bonus facciate, nel caso di cessione del credito o sconto in fattura di interventi di edilizia libera o aventi importo inferiore a 10.000 €.

Documenti utili:

CONTATTA IL NOSTRO STUDIO AI NUMERI:

Tel. +39 0575 648 898

Cell. +39 333 474 0571

OPPURE SCRIVICI A:

 info@studiocaposciutti.com

Copyright © 2024 - powered by Progettronica S.r.l.